IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984,  n.
426, recante norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige  concernenti  istituzione  del  Tribunale
regionale di giustizia  amministrativa  di  Trento  e  della  sezione
autonoma di Bolzano e, in particolare, gli articoli 12 e 19; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Delega delle funzioni amministrative e organizzative di  supporto  al
  Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione  autonoma
  di Bolzano 
 
  1.  Dopo  l'articolo  19-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto  il  seguente  articolo
19-quater: 
  «Art. 19-quater. - 1. Sono  delegate  alla  provincia  autonoma  di
Bolzano,  con  riferimento  al  proprio   territorio,   le   funzioni
riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto al
Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di
Bolzano. Tali funzioni ricomprendono l'attivita'  di  competenza  del
personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi
compreso il segretario generale, nonche' la gestione dei beni  mobili
e degli immobili necessari al funzionamento del  Tribunale  regionale
di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, escluse le
spese per il personale di magistratura. 
  2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al  presente
articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al  personale
statale  dei  tribunali  amministrativi  regionali  che  riveste   le
corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza  funzionale  del
medesimo dal personale di magistratura.  Il  segretario  generale  e'
nominato dalla giunta provinciale previa intesa con il Presidente del
Tribunale di cui al comma 1,  individuandolo  fra  il  personale  con
qualifica di dirigente ovvero con funzioni dirigenziali. 
  3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di
segreteria del Tribunale di cui  al  comma  1  puo',  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere
di essere inquadrato nel  ruolo  ovvero  in  un  apposito  ruolo  del
personale  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  salvo  l'assenso
dell'amministrazione   di   appartenenza.   All'atto   del   suddetto
inquadramento  e'  effettuata  una  corrispondente  riduzione   delle
dotazioni  organiche  del  Tribunale  amministrativo  di  Bolzano   -
personale amministrativo - ruolo locale approvate con articolo 9  del
decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161.  L'inquadramento  avviene
sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'allegato A al
presente decreto. Al personale inquadrato nei  ruoli  provinciali  e'
attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi
vigenti; la differenza tra  il  trattamento  economico  in  godimento
presso  l'ente  di  appartenenza  e  quello  attribuito  per  effetto
dell'inquadramento nel ruolo provinciale e' conservato  a  titolo  di
assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato  nei  ruoli  di
provenienza e' valutato a tutti gli effetti.  Per  la  ricongiunzione
dei servizi ai fini di trattamento di quiescenza e di  previdenza  si
applicano le norme vigenti in materia. Fino  a  diversa  disposizione
del  competente  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro,   al
personale assegnato al Tribunale di  cui  al  comma  1,  continua  ad
essere corrisposta l'indennita' di amministrazione con le modalita' e
negli importi previsti per i dipendenti dei tribunali  amministrativi
regionali.   
  4. Il personale di cui al  comma  3  che  non  richieda  di  essere
inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale  della
provincia,  qualora  in   posizione   di   comando,   e'   restituito
all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni, ovvero  se
dipendente  dello  Stato  e'   assegnato   anche   fuori   ruolo   al
Commissariato del Governo della provincia di Bolzano previa richiesta
da presentare entro il termine previsto  al  comma  3.  All'atto  del
collocamento  fuori  ruolo  del  personale   interessato,   e'   reso
indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un
numero di posti equivalente dal  punto  di  vista  finanziario  nella
dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza. Al personale
inquadrato  nel  ruolo  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  gia'
dipendente dello Stato al momento della decorrenza  della  delega  di
cui  al  comma  1  e'  garantita  la  facolta'  di  rientrare   nelle
Amministrazioni di precedente appartenenza in caso  di  revoca  della
predetta delega. 
  5. La provincia assicura l'assegnazione al Tribunale  regionale  di
giustizia  amministrativa  -  Sezione  autonoma  di  Bolzano  di  una
dotazione di personale, individuata d'intesa con  il  Presidente  del
Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unita'  equivalenti  di
personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre
al segretario generale. 
  6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con  il  presente
articolo la provincia autonoma  di  Bolzano,  fermo  restando  quanto
disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia  di
personale, di contabilita' e di attivita' contrattuale avvalendosi  a
tal fine delle competenti strutture provinciali.». 
  2. Anche  con  riferimento  al  Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano cessa di  applicarsi  il
secondo comma dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 426 del  1984,  come  sostituito  dall'articolo  5  del
decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina  del
segretario generale. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige concernenti  istituzione
          del tribunale amministrativo regionale di  Trento  e  della
          sezione autonoma di Bolzano), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 107 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
          (Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige): 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. 
              - Il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161  (Norme
          di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la   regione
          Trentino-Alto  Adige  recanti  modifiche  al  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  6  aprile  1984,   n.   426,
          concernente  l'istituzione  del  tribunale   regionale   di
          giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma
          di Bolzano), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          giugno 1999, n. 134. Il testo dell'art. 9 e' il seguente: 
              «Art. 9. - 1. La  tabella  A  relativa  alla  dotazione
          organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale
          di giustizia amministrativa di Trento, allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  aprile  1984,  n.  426,
          nonche' la tabella B relativa alla dotazione  organica  del
          personale dell'ufficio della sezione autonoma  di  Bolzano,
          allegata  al  medesimo   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  come  modificata  dal  decreto  legislativo  6
          luglio 1993, n. 291, sono modificate dalle tabelle  A  e  B
          allegate al presente decreto.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          1984, n. 426, e' citato nella  nota  al  titolo.  Il  testo
          dell'art. 12, comma 2, e' il seguente: 
              «Art. 12. - (Omissis). 
              2. Per la copertura del posto  di  segretario  generale
          puo' essere  chiamato  un  funzionario  in  possesso  della
          qualifica di dirigente appartenente ai ruoli  dello  Stato,
          della regione o  delle  province  autonome.  La  nomina  e'
          conferita  dal  Commissario  del  Governo   competente   su
          proposta  del  presidente  del   tribunale   regionale   di
          giustizia  amministrativa  d'intesa  col   Presidente   del
          Consiglio di Stato. 
              (Omissis).».